GDPR Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 art.23
Art. 23 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)
GDPR Limitazioni
1. Il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all’articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:
a) |
la sicurezza nazionale; |
b) |
la difesa; |
c) |
la sicurezza pubblica; |
d) |
la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; |
e) |
altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale; |
f) |
la salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari; |
g) |
le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate; |
h) |
una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g); |
i) |
la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui; |
j) |
l’esecuzione delle azioni civili. |
2. In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso:
a) |
le finalità del trattamento o le categorie di trattamento; |
b) |
le categorie di dati personali; |
c) |
la portata delle limitazioni introdotte; |
d) |
le garanzie per prevenire abusi o l’accesso o il trasferimento illeciti; |
e) |
l’indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari; |
f) |
i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento; |
g) |
i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e |
h) |
il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa. |