GDPR Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 art.51

Art. 51 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

GDPR Autorità di controllo

1.   Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche indipendenti siano incaricate di sorvegliare l’applicazione del presente regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione (l’«autorità di controllo»).

2.   Ogni autorità di controllo contribuisce alla coerente applicazione del presente regolamento in tutta l’Unione. A tale scopo, le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione, conformemente al capo VII.

3.   Qualora in uno Stato membro siano istituite più autorità di controllo, detto Stato membro designa l’autorità di controllo che rappresenta tali autorità nel comitato e stabilisce il meccanismo in base al quale le altre autorità si conformano alle norme relative al meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63.

4.   Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del presente capo al più tardi entro 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Compila il forum ed entra in contatto con noi

Un Consulente verrà presso la tua azienda, potrai discutere con un professionista qualificato per aiutarti a comprendere tutte le dinamiche e le condizioni dei servizi che promoviamo. Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016 Testo in Italiano, oggetto e finalità’ del nuovo regolamento in vigore dal 25 maggio 2018

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo. Vuoi conoscere la nostra Privacy Policy? Clicca qui Privacy Policy Iocisonoetu

Chiudi